Art. 3.

      1. Le pratiche respinte dalla commissione interministeriale amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per carenza di documentazione sono prese in esame da una apposita commissione costituita presso il Ministero degli affari esteri, che provvede, d'intesa con la commissione mista italo-libica, ad acquisire ogni elemento

 

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utile integrativo della documentazione mancante. Al termine dell'istruttoria, la commissione costituita ai sensi del primo periodo rinvia alla commissione interministeriale amministrativa competente la documentazione acquisita, allegando il proprio parere in ordine alla relativa pratica.
      2. La commissione costituita ai sensi del comma 1 è composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, collocato a riposo, che la presiede;

          b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

          c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) due rappresentanti dell'Associazione italiani rimpatriati dalla Libia (AIRL).